UN RICONOSCIMENTO ALLE NEOMAMME
Carissime, Carissimi,
pubblichiamo l'art. 13 della legge di Stabilità, che introduce l'assegno mensile di 80 € per i bimbi nati dal 1 Gennaio 2015 e questo per tre anni.
Vi prego di leggerlo con attenzione! Perchè? E' un diritto esteso a tutte le neomamme, senza le solite orribili differenze che negli ultimi decenni le donne italiane hanno purtroppo subito, essendo divise in modo pesante fra donne che lavorano con diritto ad una retribuzione, e donne che lavorano senza alcuna retribuzione (le casalinghe). Una legge di pari opportunità!
Sorvegliamo che il Parlamento non stravolga questo principio.
Scrivetemi alla mail federica.gasparrini@gmail.com
Un abbraccio, Federica
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative del comma 1.
3. L'INPS provvede al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute si provvedere a rideterminare l’importo annuo di cui al comma 1 e il limite reddituale ivi indicato.
4. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l’anno 2015, 607 milioni di euro per l’anno 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, 607 milioni di euro per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020.
LEGGE DI STABILITA' - Articolo13
1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese per il sostegno, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell’anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell’art. 2, comma 9 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite reddituale non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L’assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS che provvede alle relative attività nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative del comma 1.
3. L'INPS provvede al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute si provvedere a rideterminare l’importo annuo di cui al comma 1 e il limite reddituale ivi indicato.
4. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l’anno 2015, 607 milioni di euro per l’anno 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, 607 milioni di euro per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020.
5. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con la dotazione di 298 milioni per l’anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l’individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
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