venerdì 3 gennaio 2020

Assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni domestici INAIL 2020

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici  riconosce e valorizza la tutela assicurativa delle persone, donne o uomini, che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Dal 1° marzo 2001 l’assicurazione  è entrata in vigore e la gestione è affidata all’Inail. Nell’anno 2006 l’assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 è stata abbassata dal 33% al 27%.

Dal 1° gennaio 2019 è stata innalzata l’età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni, è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%; è stata prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15% e il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita (t.u. n. 1124 del 1965).

E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
  • ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
  • svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
  • non è legato da vincoli di subordinazione
  • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. E’, invece, escluso l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:
  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

E’ escluso dall’obbligo assicurativo:
  • colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni
  • il lavoratore socialmente utile (Lsu)
  • il titolare di una borsa lavoro
  • l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
  • il lavoratore part time
  • il religioso
Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente.
Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l’importo è fissato in € 24,00 annui.

E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).

Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno, ricevono una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l’indicazione dell’importo da versare.
L’interessato può effettuare il pagamento online sul sito dell’Inail attraverso il link “pagoPA”, accessibile anche da altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure presso gli uffici postali, gli istituti bancari, le ricevitorie, i tabaccai, i bancomat, i supermercati.
Il pagamento può avvenire in contanti, con carte o conto corrente.

Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.

Rinnovo assicurazione

Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno, ricevono una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l’indicazione dell’importo da versare.
Con il servizio online “Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione" l’utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV da pagare dal 1° al 31 gennaio per rinnovare l’assicurazione.

Il servizio è accessibile tramite un apposito link al sistema pagoPA e permette all’utente di effettuare il pagamento del premio online e/o di stampare l’avviso di pagamento.

Il premio deve essere versato entro il 31 gennaio. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Chi compie 67 anni nel corso dell’anno, se è in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, deve in ogni caso pagare il premio assicurativo di 24,00 euro per la copertura assicurativa fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità:
  • direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi online tramite Spid, Cns oppure credenziali Inps;
  • direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi online tramite l’autenticazione con credenziali dispositive Inail;
  • presentando l’avviso di pagamento PA precompilato con i dati anagrafici dell’iscritto:
  1. presso gli uffici postali tramite l’avviso di pagamento PA  stampato nell’avviso di pagamento;
  2. presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al sistema ‘pagoPA®’, utilizzando il numero del codice avviso di pagamento riportato nell’avviso di pagamento stesso.
Quando nell’anno precedente si è stati esonerati dal pagamento dell’assicurazione per motivi di reddito (pagamento a carico dello Stato), si potranno verificare tre diverse situazioni:
  1. se persistono ancora i limiti di reddito, si resta automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione
  2. se sono superati i limiti di reddito, deve essere pagato il premio di 24,00 euro entro il 31 gennaio secondo le modalità sopra indicate
  3. se è venuto meno anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione, deve essere richiesta la cancellazione utilizzando l'apposito modello
Le tutele della legge 493/1999. L'Assicurazione contro gli infortuni domestici tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Tale forma viene equiparata, per il suo valore sociale ed economico, alle altre forme di lavoro.


È infortunio in ambito domestico se… è avvenuto in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè nell’abitazione nella quale vive l’assicurato e la sua famiglia, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.). Anche il luogo in cui si trascorrono le vacanze è considerato al pari dell’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale.

Nel lavoro dedicato alla cura della famiglia rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica. L’assicurazione tutela anche gli infortuni avvenuti per attività connesse alla cura di animali domestici e a interventi di piccola manutenzione (idraulica, elettricità, ecc.), che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del “fai da te”.


Cosa fare quando si verifica un infortunio in ambito domestico. In base alla gravità dell’incidente, è necessario rivolgersi a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.
Quando si ha diritto alle prestazioni Inail. Si ha diritto alle prestazioni economiche se l’inabilità permanente riconosciuta è pari o superiore al 16% o se l’infortunio ha avuto come conseguenza la morte.

Non è previsto il principio di automaticità delle prestazioni. Solo il pagamento del premio da parte della persona in possesso dei requisiti assicurativi o la presentazione dell’autocertificazione per l’esonero dal pagamento per limiti di reddito danno diritto alle prestazioni economiche. Non sono indennizzati gli infortuni avvenuti in ambiente domestico se conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato. In questo caso, spetterà ai superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio.


Per ulteriori informazione contatare:
Obiettivo Famiglia Federcasalinghe 
Casa del Consumatore Campania
+39 347 6 94 29 89
campania@casadelconsumatore.it

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