lunedì 17 marzo 2014

Congedo per maternità alle lavoratrici precarie

Legge 488/1999 Art. 49, comma 1 
(Circ. 143 del 16 luglio 2001)

A CHI SPETTA


L’assegno di maternità dello Stato può essere richiesto:
  • dalla madre, anche adottante;
  • dal padre, anche adottante;
  • dall’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario preadottivo;
  • dall’adottante non coniugato;
  • dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
NON SPETTA

Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

I REQUISITI


REQUISITO ASSICURATIVO/LAVORATIVO

Il requisito assicurativo/lavorativo pari a 3 mesi di contribuzione tra i 18 o i 9 mesi precedenti il parto può essere correlato all' attività lavorativa subordinata , parasubordinata, e autonoma.
  • Lavoro subordinato
3 mesi di contribuzione corrispondono a (Circ. 143 del 16 luglio 2001):
  • 90 giorni di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata;
  • 13 settimane di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana;
  • 24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore (si applicano i criteri di calcolo vigenti per i lavoratori domestici,considerando valide per l’accreditamento di un contributo settimanale 24 ore settimanali lavorative)
  • Lavoro parasubordinato
3 mesi di contribuzione corrispondono a:
  • 3 mensilità della contribuzione effettiva nella misura dell'aliquota dello 0,72% , da reperire nei 12 mesi che precedono i due anteriori alla data del parto (Circ. 143 del 16 luglio 2001 ).
  • Lavoro autonomo
Nel caso in cui il requisito contributivo dei 3 mesi si perfezioni con i contributi da lavoro autonomo, per essere validi ai fini del diritto, tali contributi devono essere stati interamente versati Msg 4193 del 19.02.08.
  • Lavoro all’estero in Paesi dell’Unione Europea
Nel caso di lavoro all’estero in Paesi dell’Unione europea i previsti requisiti contributivi possono essere raggiunti anche attraverso la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri, se non sovrappostie purché la lavoratrice possa far valere almeno 1 contributo in Italia. Sarà cura delle Sedi Inps chiedere all’ente estero, attraverso il formulario E 001, la certificazione su formulario E 205, dei periodi di lavoro all’estero dichiarati dall’interessata. Msg 4193 del 19.02.08
  • Lavoro all’estero in Paesi extracomunitari convenzionati
Nel caso di lavoro all’estero in Paesi extracomunitari convenzionati il requisito contributivo nonpuò essere raggiunto attraverso la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri. Msg 4193 del 19.02.08.

N.B.: In caso di attività a tempo parziale per il raggiungimento del requisito dei 3 mesi di contribuzione è necessario che l'attività lavorativa prestata abbia dato luogo all'accreditamento di 13 contributi settimanali (msg 20583 del 20/07/2006).

REQUISITI PER LA MADRE
  • Alle mamme lavoratrici precarie residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), con almeno 3 mesi di requisiti lavorativi (punto 2.1, cpv 4), conseguiti anche presso datori di lavoro non tenuti al versamento contributivo presso l’Inps, nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto, o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione, e che godono di una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità (punto 2.1, cpv 3), spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno pari alla quota differenziale tra l’importo del trattamento economico di maternità, previdenziale e non, (se inferiore) e quello dell’assegno erogato dall’Inps a carico dello Stato.
Nell’ipotesi di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata, ai fini della concessione della quota differenziale dell’assegno di maternità dello Stato,occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti (Circ. 62 del 29.04.2010):
  • abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata, sia pure in misura ridotta, in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
  • abbia, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente).
  • mamme residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), che hanno perso il diritto (punto 2.2, cpv 4) a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno 3 mesi (punto 2.1, cpv 4), a condizione che il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a tali prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino non sia superiore a quello di godimento delle suddette prestazioni e comunque non sia superiore a 9 mesi, spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno erogato dall’Inps, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.
Nell’ipotesi di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata,che ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali , il diritto all'assegno di maternità dello Stato si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni(Circ. 62 del 29.04.2010):
  • abbia svolto attività lavorativa per la quale risultino versati 3 mesi di contribuzione effettiva (non è rilevante l’arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione);
  • abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di al punto 2.2 della circolare 143/2001, in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera;
  • tra l’ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali (malattia, maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa, periodo che, comunque, non può essere superiore a 9 mesi.
  • Alle mamme residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4) che durante il periodo di gravidanza hanno cessato di lavorare per recesso, anche volontario (punto 2.3, cpv 3), dal rapporto di lavoro, a condizione che possano far valere 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto, spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno erogato dall’Inps, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.
REQUISITI ULTERIORI PER IL PADRE

residente, cittadino italiano o comunitario o extracomunitario, in possesso di carta di soggiorno (punto 3)

L’assegno può essere richiesto dal :
  • padre in caso di abbandono (punto 3.1) del figlio da parte della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre, sempre che sia in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della nascita anche la madre sia soggiornante e residente in Italia;
    • al momento della domanda, il figlio sia stato riconosciuto dal padre;
    • al momento della domanda, il figlio si trovi presso la famiglia del padre e non sia affidato a terzi.
  • padre affidatario preadottivo (punto 3.2), nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo sempre che sia in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’affidatario;
    • la moglie (separata) affidataria non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
  • padre adottante (punto 3.3) , nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante;
    • la moglie (separata) adottante non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno;
  • padre adottante non coniugato (punto 3.4), nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante non coniugato;
    • al momento della domanda, il minore sia soggetto alla potestà dell’adottante non coniugato e non sia in affidamento presso terzi.
  • padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva (punto 3.5), in caso di decesso, rispettivamente, della madre o della donna che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo purché sussistano congiuntamente altre condizioni al momento della domanda quali:
    • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;
    • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
    • il minore sia soggetto alla sua potestà;
    • il minore non sia in affidamento presso terzi;
    • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto , da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Qualora il padre possa far valere tali requisiti, può percepire l’assegno anche a proprio titolo, presentando una domanda autonoma alla stessa sede Inps dove la donna aveva presentato la domanda o alla sede dell’ultima residenza della donna nel caso in cui la donna deceduta non avesse presentato la domanda.

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L’ IMPORTO

L’importo dell'assegno erogato dall'Inps a carico dello Stato è pari a:
  • 1.549,37 Euro per l'anno 2001 (misura intera) Circ. 143/2001
  • 1.632,58 Euro per l'anno 2002 (misura intera) Circ. 59/2002
  • 1.671,76 Euro per l'anno 2003 (misura intera) Circ 62/2003
  • 1.713,55 Euro per l'anno 2004 (misura intera) Circ. 58/2004
  • 1.747,82 Euro per l'anno 2005 (misura intera) Circ. 59/2005
  • 1.777,53 Euro per l'anno 2006 (misura intera) Circ. 51/2006
  • 1.813,08 Euro per l'anno 2007 (misura intera) circ 77/2007
  • 1.843,90 Euro per l'anno 2008 (misura intera) circ. 48/2008
  • 1.902,90 Euro per l'anno 2009 (misura intera) circ. 36/2009
  • 1.916,22 Euro per l'anno 2010 (misura intera) circ. 37/2010
Tale assegno non deve essere confuso con l’assegno sociale erogato dai comuni che è, invece, erogato senza copertura assicurativa.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della necessaria documentazione..

L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN)

LA DOMANDA

(circ. 143/2001 punto E)

Il modulo di domanda " MOD.ASS.MAT./Stato" (Codice SR28) deve essere presentato alla sede Inps di appartenenza nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Il richiedente dovrà fornire le dichiarazioni ed allegare eventuali autocertificazioni come indicato nel modulo di domanda.

LE NORME


Legge 488/1999 Art. 49, comma 1Legge 23 dicembre 1999, n. 488
(in Suppl. ordinario n. 227/L, alla Gazz. Uff. n. 302, del 27 dicembre 1999). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
Circ. 143 del 16 luglio 2001Circolare n. 143 del 16 luglio 2001
OGGETTO: Art. 49, comma 8, della legge 488/99. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21.12.2000.
Assegno di maternità a carico dello Stato, concesso ed erogato dall’Inps.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
All. 2 circ. 143/2001ALL2
MOD.ASS. MAT./ Stato


DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO
(Legge 488 / 1999 , art. 49, comma 8)
Circ. 59/2002OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, maternità, tubercolosi e a favore degli handicappati. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2002.
Circ 62/2003OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2003.
Msg. n. 16371
del 25.05.2004
Provvidenze a favore dei cittadini  degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione Europea a partire da 1° marzo 2004
Circ. 58/2004OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2004.
Circ. 59/2005OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2005.
Msg 20583 del 20/07/2006“Assegno di maternità dello Stato”-requisito contributivo.
Circ. 51/2006OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
circ 77/2007 OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
Msg 4193 del 19.02.08.OGGETTO: assegno maternità a carico dello Stato: regolamentazione comunitaria e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
circ. 48/2008Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.
circ. 36/2009Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2009.
circ. 37/2010Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L. Finanziaria 2010: art.2, comma 153
circ.62/2010Prestazioni economiche di maternità - Varie

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